la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Alla  lettera e), numero 2), del comma 1 dell'articolo 5 della
legge  regionale  7  settembre   1987,   n.   30,   come   sostituito
dall'articolo  5  della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, dopo
la parola "nonche' dei rifiuti" sono  inserite  le  parole  "speciali
ospedalieri ed".